L’art. 570 del c.p., rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”, prevede due diverse ed autonome fattispecie. La prima, relativa alla violazione degli obblighi di assistenza morale e la seconda, alla mancata assistenza materiale. Nonostante ciò, tali ipotesi configurano il medesimo reato e pertanto, l’agente che compie i fatti previsti sia dal primo che dal secondo comma, commette un solo reato ed è punibile con la sanzione prevista per la più grave forma dello stesso. Particolare attenzione, nella fattispecie delittuosa esaminata, va posta con riferimento alla nozione di “mezzi di sussistenza” menzionata nel secondo comma, punto n. 2. In primis, la costante giurisprudenza di legittimità ha evidenziato da un lato, la portata più ampia della nozione penalistica rispetto a quella civilistica di mantenimento e dall’altro una visione più restrittiva rispetto al concetto civilistico degli alimenti. Più precisamente, a detta degli ermellini, per mezzi di sussistenza non si intende soltanto la sopravvivenza vitale (vitto e alloggio) ma altresì tutti quegli strumenti che consentono, in rapporto alle reali capacità economiche del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione). Conseguenza naturale di tale differenza nozionistica, ribadita dalla giurisprudenza più recente, è che la realizzazione della fattispecie in commento è configurabile indipendentemente da un provvedimento del giudice civile attributivo di spettanze economiche in sede di separazione o divorzio (vedi, per tutte, Cass. Pen, Sez. VI, n. 6574/08). In altri termini, il provvedimento del giudice civile “non fa stato nel giudizio penale” ma costituisce semplicemente il punto di partenza per l’accertamento del reato. Sempre con riferimento ai mezzi di sussistenza va segnalato l’acceso dibattito giurisprudenziale in ordine all’integrazione, mediante la condotta di colui che fa mancare tali mezzi alle persone di cui al secondo comma n. 2, di un solo reato o di una pluralità di reati (in favore della prima tesi si veda Cass. Pen. Sez. VI, n. 2265/05; in favore della seconda Cass. Pen. Sez. VI n. 36070/02). A dirimere l’annosa controversia sono intervenute le Sezioni Unite che, con la sentenza n. 8413/08 hanno avallato la tesi della pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro. Infine, per quanto concerne l’elemento soggettivo, si tratta di reato a dolo generico; ciò in quanto per la sua realizzazione non è necessario che la condotta omissiva venga posta in essere con l’intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa, essendo sufficiente il fatto che il soggetto attivo si sia, volontariamente e senza giusta causa, posto nella situazione di non poter adempiere gli obblighi di assistenza familiare. Pertanto, il reato è escluso per carenza dell’elemento soggettivo ogni qual volta l’incapacità economica sia dovuta a motivi non collegati alla volontà dell’obbligato, come ad esempio la sopravvenuta inabilità al lavoro o ad una involontaria disoccupazione.