Se ad un certo punto della sua vita un vostro familiare non sia più autosufficiente è necessario reperire una persona che se ne prenda cura e che lo sostituisca, anche parzialmente, nella gestione dei suoi affari. Dal fronte legale abbiamo dei mezzi che ci vengono in aiuto come l’amministratore di sostegno, l’interdizione e l’inabilitazione che permettono al soggetto bisognoso di ottenere una corretta gestione del suo patrimonio materiale e affettivo.
Secondo una recente decisione del tribunale di Vercelli la tutela da preferire alle altre sarebbe l’amministratore di sostegno, poiché più versatile e vantaggiosa.
Vediamo ora nello specifico le diversità tra i diversi mezzi legali, in modo da poter valutare quale sia il più adatto al nostro caso.
L’amministratore di sostegno è una misura di protezione volta a tutelare il soggetto bisognoso che si trova nell’impossibilità, parziale o temporale, di provvedere ai propri interessi. E’ chiaro che il soggetto che si trovi nell’impossibilità di compiere le normali funzioni della vita quotidiana e i propri diritti sia:
– un maggiorenne o un minorenne emancipato, che si trovi in uno stato grave e duraturo di incapacità, derivante da una menomazione fisica o psichica;
– un minore non emancipato, se all’ultimo anno della sua minore età;
– un interdetto o inabilitato, dopo la revoca con una sentenza di questo stato.
In base alla capacità psico-fisica del soggetto si può decidere di limitare anche la sua capacità giuridica, ossia di compiere atti giuridicamente rilevanti con effetti sulla propria persona. Tutte le altre funzione che il soggetto e l’amministratore non potranno più compiere, saranno adempite dall’amministratore di sostegno. Quest’ultimo è infatti colui che presta la sua assistenza nel compimento di atti giuridici inibiti all’amministrato, in considerazione delle sue aspirazioni e dei suoi bisogni.
L’amministratore di sostegno è scelto sulla base di requisiti di merito necessari per la nomina del tutore, per questo è una figura altamente qualificata. La disciplina è contenuta nel codice civile e stabilisce che il soggetto non autosufficiente che ricorrerà all’amministratore avrà diritto a dei vantaggi processuali ed economici.
Rimarrà sempre valida la possibilità di estensione di effetti limitativi o decadenziali dell’interdizione negli ambiti di testamento, sponsale, contrattuale, societaria, in quanto l’ingerenza nella volontà e capacità del soggetto è maggiormente limitata che nelle altre forme di tutela. Nonché il diritto di richiedere l’annullamento dell’atto compiuto dal soggetto amministrato ma che sia per lo stesso pregiudizievole e non autorizzato. Ciò è valido anche nel caso di interdizione e inabilitazione, ma nel caso dell’amministrazione, anche il Pubblico Ministero è legittimato a richiedere l’annullamento.