Se le clausole vessatorie sono oggetto di trattativa tra le parti non vanno sottoscritte una seconda volta, lo ha stabilito il Tribunale di Treviso con una sentenza recente.
Spieghiamo subito cosa sono le clausole vessatorie. Si tratta di disposizioni che possono essere inserite all’interno di un contratto che comportano uno squilibrio a carico di una delle parti, con conseguente vantaggio dell’altra.

L’articolo 1341 e seguenti del Codice Civile disciplinano questo tipo di clausole, prevedendo una doppia sottoscrizione all’interno del contratto da parte del contraente che le subisce.
Un esempio di clausole vessatorie sono: la clausola di limitazione di responsabilità per risarcimento dei danni cagionati alla controparte; il rinnovo automatico del contratto; la clausola che prevede deroghe al giudice competente o che deferisce le vertenze ad arbitri ecc.

Troviamo questo tipo di clausole in determinati contratti, quelli predisposti a mezzo di moduli o formulari come ad esempio i contratti dell’energia elettrica o del gas che vengono inviati a mezzo postale in forma cartacea. Il consumatore trova, quindi, già scritto il contratto in formato standard senza alcuna possibilità di trattare, ma con la possibilità di “prendere o lasciare”
Ebbene, nei contratti redatti con moduli o formulari occorre che il consumatore apponga una doppia sottoscrizione: una in calce al contratto e l’altra per accettazione delle clausole vessatorie inserite.

In questo modo il legislatore vuole “indurre a riflettere” colui che firma, in merito al contenuto delle predette clausole di fatto svantaggiose per il consumatore che è parte debole del rapporto contrattuale.
La legge richiede, oltre alla firma posta in calce al contratto, una seconda sottoscrizione che può essere unica per tutte le clausole vessatorie presenti nel contratto richiamando, però, le clausole una per una.

Generalmente viene utilizzata la seguente formula: “la parte dichiara di aver preso visione consapevole delle seguenti clausole vessatorie: art 4…art 5…art 6…”.
Non è consentito, invece, fare un generico riferimento alle eventuali clausole vessatorie presenti nel contratto poiché, in tal caso, il consumatore non sarebbe sufficientemente tutelato non leggendo distintamente il contenuto delle clausole stesse.