Le disposizioni introdotte dal Governo con il decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, sono state approvate dalla Camera il 1 giugno 2017, e tra le tante disposizioni, ci sono anche quelle in materia di Lavoro e Previdenza, tra le tante spicca quella sui Voucher Lavoro.
Nel corso dell’esame parlamentare è stato ridefinita con l’articolo 54-bis, una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale, ove vengono definite le attività lavorative che danno luogo a dei compensi non superiori a:

– 5.000 euro per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
– 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
– 2.500 euro per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.
Questi compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidenti sull’eventuale stato di disoccupazione e computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

La norma introduce l’utilizzo del Libretto di Famiglia, nominativo e prefinanziato, acquistabile presso l’INPS o gli uffici postali, che servirà a pagare questo tipo di prestazioni occasionali. Definisce inoltre i limiti di reddito per gli utilizzatori in relazione ai quali alcuni compensi dei prestatori di lavoro occasionale siano computati al 75% dell’importo, il regime delle coperture assicurative e previdenziali del prestatore e i divieti di utilizzo.

Inoltre viene incrementato di 58 milioni di euro il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per l’anno 2017, con proporzionale diminuzione del Fondo per il finanziamento dell’assegno di disoccupazione (articolo 55-bis). Invece, con l’articolo 55-ter si stabilisce il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla somministrazione del lavoro, che gli interventi finanziati includano le misure stabilite dal contratto nazionale del lavoro, tali da garantire una protezione in termini di welfare.
Tra le tante disposizioni in tema lavoro, si fa spazio l’articolo 38 nel quale è stata modificata la tempistica per l’assunzione di impegni sui capitoli di bilancio dello Stato relativa alle erogazioni a favore dell’INPS.

In tema di previdenza invece, è stata introdotta una norma con la quale si autorizza una specifica spesa per il sostegno degli oneri derivanti dal rifinanziamento per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti di aziende in ristrutturazione per crisi economica.
Da segnalare anche l’introduzione della facoltà di indirizzare le risorse destinate alla cassa integrazione guadagni straordinaria per le imprese situate nelle aree industriali di crisi complessa alla prosecuzione (senza soluzione di continuità ed a prescindere dall’applicazione di specifici criteri di concessione degli ammortizzatori) del trattamento di mobilità in deroga, fino a un periodo massimo di 12 mesi, a favore dei lavoratori che operino in tali aree (articolo 53-ter) .