“punizione più severa nei confronti di chi sul lavoro cagiona la morte di vittime innocenti, per distrazione, disinteresse, o peggio per un’assoluta non curanza delle normative sul lavoro”,
così si apre il disegno di legge presentato al Senato da Giovanni Barozzino (S-Sel) per introdurre due nuovi reati sul Codice Penale: “Omicidio sul lavoro” e “Lesioni personali sul lavoro”. Il firmatario del disegno di legge si basa sul principio della Costituzione “…Repubblica democratica fondata sul lavoro” e quindi non accetta che sia possibile morire sul posto di lavoro.
La proposta è stata scaturita dall’analisi degli allarmanti dati sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che ammontano a 641 morti sul lavoro nel 2016 che arrivano a 1.400 se si considerano quelle sulle strade e in itinere.
Le categorie che pagano il prezzo più alto sono il settore agricolo e in subordinazione l’edilizia, a seguire gli autotrasportatori con l’industria.
Pur riconoscendo l’importanza che il Legislatore ha conferito alla tematica, già con l’inasprimento delle pene nell’ambito della legge n. 125/2008 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, non sono comunque sufficienti.
Vediamo ora i nuovi reati che si vorrebbero introdurre:
- Omicidio sul lavoro 589 – quarter c.p.: questo articolo darebbe una rilevanza su una serie di condotte, in base al grado di colpa e violazioni in tema di sicurezze come: violazioni delle norme sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali, la pena prevista sono da 2 a 7 anni. Omessa valutazione dei rischi e alla nomina di una responsabile sicurezza e prevenzione da parte del datore di lavoro, pena prevista dai 5 ai 10 anni se la morte è causata per avere messo a disposizione del lavoratore strumenti non conformi alla normativa nazionale ed europea; sale invece all’intervallo compreso tra gli 8 e i 12 anni, nel caso in cui la morte del lavoratore sia provocata dalla violazione delle norme in materia di sostanze pericolose e agenti biologici. Infine per aver causato la morte di una o più persone, la pena sale fini a 18 anni di reclusione.
- Lesioni sul lavoro 590 – quarter c.p.: “Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime” ossia, il datore di lavoro che cagioni per colpa sua a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con reclusione da 3 mesi a 1 anno se gravi e da 1 a 3 anni se gravissime. La posizione del datore di lavoro si aggrava se: non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro (la reclusione va diventa da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime), in caso di dotazione di strumenti di lavoro non conformi, la pena della reclusione sale da 1 anno e mezzo a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 per quelle gravissime. Infine se vengono lesionate più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, non superiore agli anni 7.