La sentenza del 3 novembre 2017 n. 50078 emanata dalla Corte di Cassazione afferma che: “il secondo comma dell’art. 590-sexies cod. pen., introdotto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), prevede una causa di non punibilità dell’esercente la professione sanitaria operante, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specificità del caso), nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guide e delle buone pratiche con la condotta imperita nell’applicazione delle stesse”.

Ciò significa che sia la negligenza, che l’imprudenza, che insieme all’imperizia costituiscono il concetto di colpa nel diritto penale non sono rilevanti. Spieghiamo bene. Nel caso in cui una pratica medica venga effettuata seguendo tutte le linee guida o le best practices individuate nella migliore scienza, si può parlare solo di applicazione imperita delle stesse.
Il caso di specie risale ad un intervento di lifting al sopracciglio avvenuto nel 2009, dove la paziente si è ritrovata con una lesione del nervo sovra orbitario. In primo grado il giudice aveva ritenuto colpevole il medico per imperizia nell’esecuzione dell’intervento, causando il danno alla paziente. La Corte anche conferma quanto suddetto, escludendo l’applicazione della Legge Balduzzi (allora in vigore), in quanto sussisteva la colpa grave del medico.
La Corte Suprema, la quale riconosceva la correttezza dei giudizi suddetti, si è posta il problema del dato normativo sopravvenuto e se la Legge Gelli-Bianco riconoscesse un trattamento positivo rispetto alla precedente normativa.

La graduazione della colpa è stata eliminata con l’ultima riforma ed è stata limitato l’ambito applicativo della nuova responsabilità alle ipotesi di imperizia. In altre parole questa nuova legge vuole limitare il giudizio sulla colpa del medico e prevede una causa di esclusione della responsabilità limitata alle ipotesi di imperizia. Lo scopo è quello di non mortificare l’iniziativa presa dal medico e riconoscere al professionista una serenità nel proprio operato.

La Corte di Cassazione ritiene necessario un annullamento della sentenza emanata in sede d’appello, con rinvio nelle sedi di merito; i giudici non avevano compiuto alcuna valutazione relativamente al rispetto e all’applicazione delle linee guida da parte dell’imputato.