Sono state recentemente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le modalità di attuazione dei principi del Codice privacy circa i trattamenti effettuati dagli organi di polizia per le loro finalità, senza l’utilizzo degli strumenti elettronici di rilevazione.

Il Decreto è composto da ben 31 articoli che sono entrati in vigore lo scorso 29 marzo, dove all’interno è stato previsto:

1) – l’individuazione delle finalità di polizia, nei casi in cui il trattamento dei dati serva a prevenire reati, tutelare l’ordine e tutelare la sicurezza pubblica, nonché, la sicurezza della polizia giudiziaria nella prevenzione e repressione dei reati.

2) – l’indicazione della qualità che devono avere i dati trattati, specificando che i dati debbano essere esatti e nel caso aggiornati e completi e non eccedenti rispetto alle finalità di cui sopra.

3) – il termine massimo per la conservazione dei dati, specificando che essi possono essere conservati non oltre il tempo che serve a raggiungere le finalità di cui sopra e individuando poi in maniera specifica tutta una serie di limiti temporali correlati alle varie tipologie di dati. Dopo lo scadere del termine vanno garantiti a questi dati personali la cancellazione e la anonimizzazione.

4) – delle limitazioni alla raccolta dei dati delle persone, ossia vietare la raccolta dei dati in casi di razzismo, fede religiosa, etnie diverse, opinione politica, orientamento sessuale, stato di salute e qualsiasi altra futile motivazione.

5) – la possibilità di comunicare i dati tra loro tra e diverse Forze di polizia in modo da agevolare i loro compiti istituzionali ed evitare pericoli reali alla società.

6) – la possibilità di diffondere immagini personali quando necessario per le finalità di polizia di cui sopra oppure quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o ciò serve per la salvaguardia della vita o dell’incolumità delle persone. Le immagine diffuse devono preservare la dignità della persona interessata.

7) – la possibilità di utilizzare sistemi di video sorveglianza, riprese audio e video per le medesime intenzioni di cui sopra, purché non si violino i diritti e la libertà delle persone interessate.

8) – l’introduzione di misure di sicurezza preventive che siano correlate alla sviluppo tecnologico e alla tipologia di dati trattati, che evitino la dispersione o perdita di questi dati sensibili e che vietino alle persone non autorizzate l’accesso.

9) – ogni persona ha la possibilità di chiedere la presenza dei suoi dati personali negli archivi delle Forze di polizia e in qualsiasi momento può chiedere la modifica, il blocco o la cancellazione, qualora vengano utilizzati impropriamente.