La definizione dell’usufrutto è contenuta nell’articolo 981 del codice civile e recita che l’usufruttuario ha il diritto di godere della cosa, può anche trarre vantaggi economici pur mantenendo la destinazione economica.
Con l’usufrutto il proprietario di una casa concede ad un’altra persona (usufruttuario) l’utilizzo della stessa per un periodo stabilito. Solitamente l’usufrutto si concede per tutta la durata della vita dell’usufruttuario. In questo caso il proprietario dell’immobile assume il nome di “proprietario della nuda proprietà“.
L’usufrutto solitamente nasce con la stipulazione di un contratto, ma potrebbe succedere di ricevere l’usufrutto per testamento, donazione o usucapione.
Come già detto l’usufrutto ha una durata limitata nel tempo, che non potrà superare mai la vita dell’usufruttuario. Se l’usufruttuario dovesse morire prima della scadenza dell’usufrutto esso cessa di esistere e non si trasferisce per eredità. Nel momento nel quale l’usufruttuario morirà il nudo proprietario ritorna a godere a pieno del suo bene.
Nel caso in cui l’usufrutto sia a favore di una società, esso non può durare più di trent’anni.
Stipulare un usufrutto con la clausola che alla morte dell’usufruttuario passi agli eredi è nullo.