Quando due o più soggetti risultano essere titolari dello stesso bene si parla di comunione. Oltre che della proprietà, si può trattare di una servitù di passaggio, di un diritto di superficie, del diritto di abitazione, tutto ciò che è in comunione viene comunemente chiamato comproprietà ed i soggetti vengono detti comunisti.
Ogni comunista è titolare di una percentuale sull’intero bene che permette l’utilizzo del bene a pieno e senza vincoli, tranne quello di non modificare la destinazione senza il permesso degli altri comproprietari.
Ci sono diversi casi nella quale può nascere una comunione, quello volontario, che è anche il più comune, che sopraggiunge quando si acquista un bene tra amici o parenti che viene cointestato tra loro. Se le parti hanno necessità possono ricorrere alla divisone in comune accordo o su ricorso al giudice, e se il bene non è divisibile andrà prima venduto e in seguito verrà spartito il ricavato tra i comunisti.
La comunione può nascere anche da fatti involontari che dà vita alla comunione incidentale, il caso più banale è quando due fratelli ereditano una casa dai genitori diventandone comproprietari al 50%.
Si parla di comunione forzosa quando deriva dall’applicazione della legge, ad esempio un muro che divide due proprietà, utilizzo di parti comuni di un condominio come l’androne o le scale. In questo caso non ci si può sciogliere unilateralmente e non si può evitare di contribuire alle spese per il mantenimento delle parti comuni.
Quando si scioglie la comunione la visione più lineare è che il bene venga diviso egualmente in modo da poter permettere l’utilizzo a pieno a tutti i comunisti. Lo scioglimento può avvenire in ogni momento anche se gli altri si oppongono e cosa importante la comunione non può durare più di 10 anni.