È notizia recente la decisione della Consulta sul cognome comune nelle unioni civili dello stesso sesso, in relazione al deposito della sentenza n.212 del 22 novembre 2018 da parte della Corte Costituzionale.
Questo provvedimento era già stato annunciato da tempo, non appena concluse le funzioni del cognome comune di utilizzo senza valenza anagrafica sia lecita.
La sentenza specifica anche che l’utilizzo del cognome comune non modifica la scheda anagrafica, dove infatti resta lo stesso cognome precedentemente all’unione. L’utilizzo del cognome comune senza valenza anagrafica, specificano i giudici, non lede alcun diritto al nome, alla dignità e all’identità personale.
L’ipotizzata valenza anagrafica del cognome comune sarebbe suscettibile di produrre effetti atti a creare pregiudizio sulla sfera personale e giuridica dei figli di quella delle parti che lo avesse assunto al posto del suo. In seguito allo scioglimento dell’unione civile, i figli resterebbero privi di un elemento identificativo della famiglia, creando conseguenze nella quotidianità.