L’articolo 143 del codice civile dice:

“Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.

Il vincolo del matrimonio avviene firmando un vero e proprio contratto con il coniuge, il quale implica dei diritti e doveri.

Il tradimento fa riferimento alla violazione dei doveri che nascono dalla firma del contratto.
Il giudice che si trova a dover decidere una sentenza di separazione potrebbe attribuire la separazione a carico del traditore, in quanto ha violato i doveri coniugali e quindi sarebbe chiamato a subirne le conseguenze.

Andare a letto con un’altra persona, anche se moralmente inaccettabile, non può essere qualificato in modo così grave da giustificare l’addebito della separazione, come ha di recente confermato un Tribunale di merito (Trib. di Larino sent. n. 398/2017), giustificando, in questo senso, la doppia vita sessuale di un uomo.
Se la crisi di coppia è stata causata dal tradimento, anche se occasionale, l’addebito appare ammissibile ed inevitabile.
Sarà compito e onere del coniuge infedele provare, nel giudizio di separazione, che la propria infedeltà non ha provocato la crisi, essendo la stessa avvenuta per altri motivi (Cass. civ. sent. 10823/2016).

In questo caso il coniuge più debole economicamente se ha provocato la separazione perderà il diritto ad ottenere l’assegno di mantenimento, all’eredità e alla pensione di reversibilità.

Il coniuge che ha subito la separazione ha anche diritto ad un risarcimento.
L’addebito della separazione non influisce sul versamento del mantenimento a favore dei figli, eventualmente e prevalentemente affidati al coniuge che ha subito l’addebito della separazione per infedeltà.

Il dovere di mantenere, educare e indirizzare i figli grava sempre su entrambi i coniugi, compreso il incolpevole della rottura del matrimonio.
Se non avrà l’affidamento dei figli, avrà l’onere di versare il mantenimento in proporzione dovuta per la sua prole.