Il diritto di famiglia prima della riforma del 1975, era presente nell’area privatistica con una normativa immunitaria, considerata una logica conseguenza della patria potestas inserita nel codice civile nel 1942. In sostanza la legge consentiva al genitore di utilizzare i propri mezzi correzionali adeguate alle diverse situazioni, ossia, ad una cattiva condotta del figlio, corrispondeva una violenta reazione del padre. Questa era in linea con l’applicazione della patria potestà del padre senza alcun tipo di responsabilità.
L’immunità tra i rapporti genitori figli non dipendeva dal diritto, bensì dagli usi e costumi che indicavano la famiglia come un gruppo chiuso e non lasciava apparire le sue crisi che venivano risolte in base alle decisioni del padre.

Con la riforma del diritto di famiglia, si è ridefinito il ruolo genitore in funzione dell’interesse morale e materiale del figlio con la direttiva contenuta nell’articolo 147 del codice civile che impone di tenere conto, nell’adempimento dei doveri verso i figli, delle loro capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni.

Con la riforma del 2006 il quadro familiare è cambiato profondamente, come del resto sono cambiate le famiglie. Le inadempienze e le violazioni nell’affido condiviso sono regolamentate dall’articolo 709 ter c.p.c. che prevedono sanzioni al genitore nel caso faccia gravi inadempienze o atti che arrechino problemi al minore sono:

– Ammonizione genitore inadempiente;
– Risarcimento a carico di un genitore nei confronti del figlio;
– Risarcimento a carico di un genitore nei confronti dell’altro genitore;
– Condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Al fine di evitare sovrapposizioni delle domande risarcitorie che le parti possono autonomamente proporre, in relazione al pregiudizio all’esistenza e qualità del rapporto parentale, sembrerebbe necessario fare riferimento al solo criterio della gravità della condotta. In tal modo, il risarcimento viene configurato come una pena privata che non si sovrappone alle ordinarie misure risarcitorie.