Finalmente dopo 40 anni di lunga attesa è arrivato il verdetto, le madri potranno trasmettere il proprio cognome al figlio.

I giudici infatti hanno dichiarato incostituzionale la norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo nel caso sia espressa una diversa volontà dei genitori.
Si è reso noto con il comunicato stampa rilasciato dalla Corte Costituzionale, precisamente l’8 novembre 2016, che è stata accolta la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Genova sul cognome del figlio, inoltre, è stata dichiarata l’illegittimità della norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno, quando risulta chiara una diversa volontà da parte dei genitori.

Già a 40 anni fa risale la prima proposta in Parlamento di attribuire al figlio il cognome della madre. Questo è un principio che non è sancito da una norma specifica, bensì, si ricava da diverse disposizioni presenti anche nel Codice Civile.

Gli organi competenti già 40 anni fa, avevano fatto notare che ormai la norma vigente non era più attuale tanto da entrare in conflitto con il sistema. La conferma di quanto affermato sopra, si aveva con le tante richieste fatte alla Prefettura, da parte dei genitori che volevano aggiungere al figlio il cognome materno fino ad oggi.
Nel 2006 ci fu un’altra sentenza che evidenziava come il quadro fosse cambiato, tanto da rendere necessario l’intervento della Consulta. Nel 2008 la Cassazione ha comunicato l’entrata in vigore del trattato di Lisbona che vieta ogni discriminazione fondata sul sesso, successivamente la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per una discriminazione verso le donne e violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per la mancata presenza di una deroga all’automatica attribuzione del cognome paterno.

I magistrati di Genova concordano sul fatto che quell’automatismo vada cancellato perché in contrasto con una serie di precetti costituzionali, iniziando dal diritto all’identità personale e dal principio di uguaglianza e di pari dignità dei genitori.
Il contrasto è presente anche con l’articolo 117 della Costituzione, che impone allo Stato di rispettare gli obblighi internazionali, come per esempio, la Convenzione di New York che sancisce l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, ratificata nel 1985 dall’Italia.