Il consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che regolamenta le spese di giustizia. Disegno di legge n. 115 del 30 maggio 2002.
Al fine di dare piena attuazione all’art. 24, terzo comma, della costituzione, che garantisce il diritto di difesa anche ai non abbienti, si adegua l’istituto del gratuito patrocinio alla evoluzione delle procedure, introducendo la possibilità di accedervi anche nel caso di negoziazione assistita, quando questa sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e sia stato raggiunto un accordo.
Tale limitazione all’accesso si giustifica in considerazione della finalità di incentivare il raggiungimento di accordi in funzione deflattiva del contenzioso.
Le materie obbligatorie in negoziazione assistita sono: in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, per chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti cinquantamila euro (art. 3 co. I d.l. 132/2014) ed ora, con la legge di stabilità 2015, anche in materia di contratti di trasporto o di sub-trasporto (co. 249 l. 190/2014).
La negoziazione sotto pena di improcedibilità non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis cpc);
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell’azione civile esercitata nel processo penale (art. 3 co. Iii d.l. 132/2014).
Nella procedura di negoziazione le parti devono farsi assistere necessariamente da un avvocato, il quale avrà il dovere deontologico di informare il cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, con il divieto per lo stesso di impugnare l’accordo al quale abbia partecipato.