Il tribunale emette la sentenza sul fallimento di un’impresa quando qualcuno porti a conoscenza dello stato nella quale versa l’impresa, ossia di insolvenza.
La legge ha stabilito che la dichiarazione di fallimento può avvenire in seguito ad un’istanza di fallimento, presentata da determinati soggetti.
Nel caso di un’impresa individuale, il ricorso o l’istanza è presentata direttamente dall’imprenditore, mentre se si tratta di una società, viene presentata dall’amministratore. Il debitore deve allegare all’istanza di fallimento la documentazione utile al giudice per verificare la sussistenza o la non sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, come le scritture contabili e fiscali, lo stato dell’attività, l’elenco dei creditori e dei ricavi realizzati negli ultimi tre esercizi.
Il ricorso deve essere presentato alla sezione fallimentare del tribunale del luogo dove l’impresa ha la sua sede principale, dove svolge prevalentemente le attività di amministrazione.
In passato era previsto che il fallimento potesse essere dichiarato anche dal tribunale stesso, mentre adesso la legge non prevede più questa possibilità e richiede che il giudice possa emettere la sentenza di fallimento se lo richiedano il debitore, i creditori o il pubblico ministero (Cass. civ. n. 3472/2011).
Una volta che ha acquisito l’istanza e la documentazione, il tribunale verifica la sussistenza dei presupposti del fallimento, vale a dire, che l’impresa sia fallibile e che si trovi in stato di insolvenza.