Gli eredi di un invalido hanno diritto alla quote della pensione di inabilità e dell’indennità di accompagnamento che il parente deceduto ha già maturato, sia che l’abbiano assistito o meno, vale per tutti gli eredi in generale. Questo è stato stabilito dalla Corte Costituzionale nel gennaio scorso.

La pensione di inabilità lavorativa è una prestazione assistenziale che viene garantita dall’Inps ai lavoratori dipendenti, subordinati e autonomi ai quali sia stata riconosciuta l’inabilità totale, quindi al 100%, di poter svolgere qualsiasi attività lavorativa. Mentre l’indennità di accompagnamento viene erogata su richiesta agli invalidi che già percepiscono la pensione e che non riescono a deambulare o a compiere gli atti quotidiani della vita senza il permanente aiuto di un’assistente.
In base alla legge n. 118/1971, interpretata dalla Legge 912/1986, gli eredi dell’invalido deceduto hanno diritto a percepire le quote di pensione, già maturate dall’interessato alla data del decesso. Questo diritto, come precisa la Legge, è valido anche se il decesso del parente sia accaduto prima della deliberazione concessiva del Comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica.

Hanno diritto alle quote sia della pensione di invalidità che accompagnamento tutti gli eredi, sia quelli che hanno assistito l’invalido che non l’hanno assistito, lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza n. 1323/2016. Le prestazioni assistenziali, facendo parte a pieno titolo del patrimonio del defunto si trasmettono con la successione ereditaria come tutti gli altri beni. Il riconoscimento di tale patrimonio è quindi un diritto di tutti gli eredi riconosciuti dalla legge.