Il Giudice deve adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa e deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori.

Questo significa che l’affido condiviso ad entrambi i genitori rappresenta la regola ordinaria. L’affido esclusivo, pertanto costituente l’eccezione, può essere, invero, disposto dall’organo giudicante nella sola ipotesi in cui questi ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore.
In ogni caso, l‘art. 337-quater c.c. prevede che, anche ove i minori siano affidati in via esclusiva a un genitore, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi e il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione, ricorrendo eventualmente al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. In sostanza, l’affidamento esclusivo attribuisce al genitore affidatario il solo potere di prendere in autonomia le decisioni di ordinaria amministrazione.

Invece, l’esercizio della responsabilità genitoriale, per le questioni maggiormente rilevanti per la vita della prole, deve essere effettuato dai genitori in forma congiunta, al fine di favorire un processo di comune assunzione della responsabilità genitoriale.

L’inidoneità del genitore che si decide di escludere dall’affidamento condiviso deve essere non solo accertata ma anche di notevole rilievo.