Quante volte avremmo avuto il desiderio di registrare le chiamate oppure lo abbiamo fatto pensando che non si potesse fare per legge di nascosto dall’interlocutore. Infatti fino a poco tempo fa era considerato illegale effettuare registrazioni, soprattutto di un terzo in modo clandestino, tanto che non potevano essere fornite neanche come prove.
La svolta qualche mese fa, quando la Corte di Cassazione ha ribaltato l’ormai consolidato pensiero sulle intercettazioni, affermando che registrare la conversazione tenuta con un soggetto è lecito, infatti, non serve più nessuna autorizzazione da parte della magistratura o polizia, anche se il soggetto registrato sia ignaro di tutto.
Il contenuto dell’articolo 2712 c. c. narra: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. Da questa spiegazione si deduce come poter utilizzare le registrazioni in sede processuale. Queste possono essere usate come prove, in sede civilistica, contro un soggetto che non dovrà disconoscerle purché siano valide.
Disconoscere una riproduzione meccanica significa contestare la sua provenienza o l’integrità del contenuto. Questa clausola serve per salvaguardare le intercettazioni reali con quelle artefatte con i mezzi tecnologici ad oggi disponibili ed alla portata di tutti. Inoltre la registrazione per essere valida come prova non deve contenere informazioni personali relative ad altre persone.
Una volta rispettati tutti questi canoni l’intercettazione è legale ed ammissibile come fonte di prova nel processo civile.