Fotografare furtivamente il vicino nei pressi dell’abitazione o nell’area condominiale non è reato se viene fatto con l’intento di dimostrare una violazione, è quanto stabilito dalla prima sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18539/20017, che ha assolto un signore condannato in appello per molestie. In particolare, fotografare di nascosto un’altra persona non integra molestie se non viene fatto in maniera continua, con indiscrezione e in modo da ledere la vita privata della vittima.

Il caso specifico tratta di un ricorso presentato in Cassazione da un uomo che si è visto condannare in appello al pagamento di 300 euro per molestie, per aver fotografato due donne residenti nello stesso immobile intente nella violazione del regolamento condominiale.

In secondo grado il tribunale aveva confermato la condanna dell’uomo ritenendo il suo comportamento inopportuno ed invasivo, confermato anche da molti testimoni che sostenevano l’ossessione dell’uomo al rispetto delle regole condominiali, tanto da affacciarsi sul balcone pronto a cogliere in fallo residenti e visitatori. Per la Cassazione però l’uomo non ha commesso alcun reato, vediamo perché.

Il reato di molestie ex art. 600 del Codice penale dice che si può essere colpevoli solamente quando si arreca disturbo alla vittima e si agisce con petulanza, cioè, con evidente indiscrezione e sfacciataggine con l’intenzione di turbare la sfera della vita privata della vittima. Nel caso specifico, l’uomo, era mosso dal desiderio di cogliere in flagrante le persone che non rispettassero il regolamento del condominio. Comportamento senz’altro esagerato ma non punibile con sanzioni. Ma c’è dell’altro: dalle testimonianze è emerso che le foto erano state scattate in modo “frettoloso” e senza alcuna ostentazione, quindi senza disturbare l’attività delle due donne.

La Cassazione constata che la sentenza precedente era stata basata sulle testimonianze di fatti accaduti precedentemente al fatto in giudizio e non tanto sul caso attualmente in esame.
La sentenza in appello ha implicitamente confermato che la condotta in esame non basta a integrare il reato di molestie, tanto più che l’accaduto si è verificato solamente due volte e questo non basta per definirlo abituale.

Per finire la Cassazione fa notare che nel secondo dei due episodi la donna ha visto l’uomo affacciarsi alla finestra con la macchina fotografica ma non scattare la foto, quindi, l’accusato non sarebbe colpevole di alcun reato.