Finalmente dopo tanta attesa sono stati emanati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2017 i decreti legislativi nn. 5, 6 e 7 attuativi della disciplina delle unioni civili, introdotta con la Legge dele 20 maggio 2016, numero 76. Questi entreranno in vigore dall’11 febbraio 2017, andiamo a vedere le novità introdotte.
Decreto legislativo n.5/2017: si occupa dell’adeguamento delle norme dell’ordinamento dello stato civile inerente alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni sulle regolamentazione delle unioni civili tra persone aventi lo stesso sesso, inoltre, si coordina alle disposizioni che arricchiscono e modificano le normative contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge e nei decreti.
Decreto legislativo n. 6/2017: si occupa di modificare e organizzare alcune norme di diritto internazionale privato inerente alle unioni civili tra persone dello stesso sesso:
– viene stabilito che il matrimonio celebrato all’estero da cittadini italiani dello stesso sesso, venga riconosciuto dall’ordinamento italiano come unione civile, avente gli stessi effetti; allo stesso modo l’unione civile o altro istituto svolti all’estero da cittadini residenti in Italia hanno i medesimi effetti;
– per quanto riguarda la forma, le unioni civili sono valide se sono riconosciute dalla legge nel luogo dove sono avvenute, o almeno dalla legge nazionale dello Stato di residenza o di quello che vi ha ospitato;
– altre norme riguardano i criteri da adottare per trovare la legge da applicare e la giurisdizione da seguire in caso di scioglimento dell’unione civile: questo viene regolato dalla legge che si applica in caso di divorzio, i rapporti personali e patrimoniali tra le parti sono regolate dalla legge dello Stato in cui è avvenuta l’unione. Su richiesta è possibile applicare la legge dello Stato nel quale la vita comune è stata localizzata.
Decreto legislativo n. 7/2017: sono state introdotte sul codice penale e di procedura penale tutte le disposizioni necessarie per consentire l’equiparazione del partner dell’unione civile al coniuge:
– secondo la legge penale il termine matrimonio si intende anche riferito all’unione civile dello stesso sesso;
– anche nelle unioni civili tra persone dello stesso sesso il coniuge viene visto come elemento costitutivo o in caso di un reato come circostanza aggravante;
– come per i reati commessi tra i coniugi, anche per le persone unite civilmente vale la stessa non punibilità dei delitti contro il patrimonio prevista dall’articolo 649 c.p.;
– allo stesso modo, è estesa la facoltà di astensione dalla testimonianza nel processo penale come prevista per il coniuge dall’articolo 199 c.p.p.
Questo consente di applicare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nel caso in cui il partner dell’unione civile non rispetta i suoi obblighi nei confronti dell’altro. Nel caso di reato di omicidio si potrà applicare l’aggravante di essere una vittima coniuge dell’autore, anche se il fatto avviene tra due persone legate dall’unione civile.