L’affinità è il rapporto che si instaura con il matrimonio e che lega un coniuge con i parenti dell’altro coniuge ma senza vincoli di sangue, come accade per la parentela.
L’affinità è definita nel libro I Delle persone e della famiglia del codice civile, all’art. 78, rubricato “affinità”, che recita: “L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge”.
Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.
L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo.
Il grado di affinità del coniuge corrisponde al grado di parentela che ha l’altro coniuge, sia in linea retta che in quella collaterale.
Per esempio: la nuora con il suocero o il genero con la suocera sono affini in linea retta di primo grado, il nonno con la moglie del nipote sono affini in linea retta di secondo grado o i cognati sono affini in linea collaterale di secondo grado.
Benché la parentela e le affinità sono diversi, possono determinare degli obblighi, come quello di mantenimento e il divieto di contrarre matrimonio comuni ad entrambi. L’impedimento matrimoniale tra affini in linea retta continua a sussistere anche se il matrimonio dal quale deriva l’affinità, venga dichiarato nullo o sciolto o cessino gli effetti civili con il divorzio, salva la possibilità di ottenere l’autorizzazione del tribunale in alcuni casi limitati.