Chi dei due coniugi vuole può chiedere al tribunale il divorzio dall’altro coniuge a patto che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla separazione consensuale o un anno da quella giudiziale.
Il consenso dell’altro coniuge per chiedere il divorzio non è necessario, chi dei due vuole divorziare basta che si presenti dal suo avvocato e presenti un ricorso al tribunale. Se l’altro coniuge non vuole presentarsi in aula, la causa ci sarà lo stesso e lo stesso perderà la possibilità di far valere le sue ragioni.
Se uno dei due si oppone al divorzio, la procedura andrà avanti lo stesso, anche se uno dei due si rivolge al gratuito patrocinio.
Tale principio vale per la separazione, se uno dei due si oppone alla stessa, la procedura andrà avanti lo stesso.
Come detto prima, per chiedere il divorzio ci vogliono delle clausole: devono essere trascorsi almeno 6 mesi dalla separazione consensuale o un anno da quella giudiziale.
In alcuni casi si può chiedere il divorzio senza passare dalla separazione, come ad esempio: per la mancata consumazione del matrimonio, attentato alla vita dell’altro coniuge, condanna penale all’ergastolo o per specifici reati come omicidio volontario di un figlio, l’altro coniuge, straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero un altro matrimonio.
Se il divorzio viene deciso di comune accordo la procedura in tribunale durerà veramente poco, si potrebbe, infatti, concludere in un’unica udienza nel giro di due mesi dalla richiesta.
Se non si trova un accordo e uno dei due coniugi si oppone al divorzio i tempi saranno quelli di una causa ordinaria.