Controversia tra professionista e consumatore, qual è il giudice competente in caso di ATP? Questa è la domanda posta al Tribunale di Torino avente come oggetto il procedimento di accertamento tecnico preventivo e analisi delle problematiche relative alla competenza del Giudice ai sensi dell’articolo 696 c.p.c.

Il caso a cui facciamo riferimento è relativo ad un consumatore che aveva chiesto un “accertamento tecnico preventivo” su di un contratto che aveva concluso con un professionista, sul quale il Giudice si era precedentemente riservato. Il Giudice si era opposto in quanto riteneva competente il Tribunale di Varese per vicinanza territoriale anziché quello di Torino ai sensi degli articoli 18,19 e 20 c.p.c.
Il Giudice dopo aver analizzato la questione ha sciolto la riserva ritenendola infondata per la competenza territoriale, per i seguenti motivi.
Trattandosi di un procedimento di accertamento tecnico preventivo volto a stabilire le cause tecnico – oggettive di un vizio, prima di dare un giudizio, bisogna effettuare tutte le verifiche opportune ai sensi degli articoli 696 e seguenti.

Il Giudice specifica che, l’istanza, secondo l’articolo 693, comma 1 c.p.c., vada proposta con ricorso al Giudice competente in materia, dato che il caso di specie sia relativo ad un contratto concluso tra un professionista ed un consumatore. Infatti ai fini dell’individuazione del giudice competente per le controversie insorte tra le parti, occorre rivolgersi al foro del consumatore, come stabilito dall’articolo 693 comma 1 c.p.c.

Quest’affermazione è stata ribadita anche in una sentenza di febbraio 2016. La Cassazione, infatti, ritiene di dover condividere la qualifica di consumatore come persona fisica e che la competenza territoriale sia stabilita in base al foro di appartenenza dello stesso consumatore.

Un’ultima conferma deriva dall’articolo 692 comma 2 c.p.c. che stabilisce che la competenza territoriale del Tribunale al quale richiedere l’istanza per un procedimento di accertamento tecnico preventivo può avvenire anche nel luogo in cui la prova deve essere assunta.

Nel caso di specie il Tribunale di Torino ha rigettato l’eccezione di incompetenza ed ha dato il consenso all’accertamento tecnico preventivo.