All’interno di ogni famiglia si creano parentele ed affinità. Le parentele si compongono di gradi e può essere in linea retta o in linea collaterale.

La parentela in linea retta è quando una persona discende dall’altra, come per esempio il padre e il figlio, mentre la parentela in linea collaterale è quando non discendono l’uno dall’altro, ad esempio due fratelli, hanno lo stesso padre ma essi non discendono l’uno dall’altro, ma entrambe dal padre.

La parentela viene definita nel Libro I Delle persone e della famiglia del codice civile, dall’articolo 74 all’articolo 77 e proprio l’art. 74 recita: la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.

L’art. 75 è specifico sulle linee della parentela: sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra, mentre nell’art 76 si parla di computo dei gradi.

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Premesso ciò, il vincolo di parentela deve essere definito facendo la distinzione tra i parenti in linea retta e in linea collaterale.

Infine l’art. 77 recita: la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.