L’usucapione è il modo di acquisto della proprietà del bene immobile o mobile a titolo originario mediante il possesso continuativo per un periodo di tempo determinato dalla legge. Esso è l’effetto principe del possesso. Si realizza ope legis per il solo fatto del possesso continuato per venti anni, senza bisogno dell’intervento del giudice né dell’accordo tra le parti. Rappresenta il premio agognato per chi per anni e anni lavora uti dominus, di fronte all’inerzia ed al disinteresse del proprietario.
L’art. 1158 del cod. civ. disciplina in via generale l’istituto prevedendo che la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni. Per poter parlare di usucapione però è necessario che si verifichino e vengano in seguito perfezionati alcuni requisiti:
– deve trattarsi di un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico; non occorre l’elemento soggettivo della buona fede, perché il possessore può anche essere in mala fede; deve comunque trattarsi di possesso e non di detenzione. La continuità del possesso è da valutare in base alla tipologia del bene in questione e non è da escludere le intermittenze connesse con l’utilizzo del proprio bene, si pensi ad esempio al possesso di un fondo boschivo utilizzato solamente per il taglio del legname. L’intermittenza dei relativi atti di godimento, quindi, non esclude la persistenza del potere di fatto sul bene in questione.
– deve trattarsi di un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale; non sono suscettibili di usucapione i diritti personali, e, quindi, non possono acquistarsi per usucapione i diritti inerenti alla qualità di socio di una cooperativa;
– occorre che il possesso si protragga ininterrottamente per venti anni e che sia accompagnato dall’intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore.
Il decorso del tempo ha inizio con l’acquisto del possesso, che permette di individuare con certezza l’acquisto dell’animus e del corpus.
L’usucapione, è, quindi, un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, che non è possibile documentare tranne che in via giudiziaria, attraverso un giudizio che accerti, su istanza dell’usucapiente o dei suoi aventi causa, l’intervenuto acquisto della proprietà. Ma l’usucapione può anche essere utilizzata per paralizzare l’azione di rivendicazione tardivamente proposta dal proprietario. Ed infatti, l’art. 948 c.c., terzo comma, nel sottolineare l’imprescrittibilità dell’azione di rivendica, si affretta a precisare che comunque sono fatti salvi gli acquisti della proprietà da parte di altri per usucapione. In questo caso, nei confronti del rivendicante, il possessore che ha maturato l’usucapione può seguire due strade: o si limita a paralizzare l’azione di rivendica con l’eccezione di usucapione, ritenendosi pago del rigetto della domanda, ovvero può, con domanda in via riconvenzionale, non solo bloccare il rivendicante, ma chiedere un autonomo accertamento dell’intervenuta usucapione con efficacia non semplicemente tra le parti, ma erga omnes.