L’ordinamento italiano si basa sul cosiddetto “principio di autonomia negoziale”, ognuno è libero di contrarre e di scrivere quello che vuole nel contratto, salvo i limiti di legge e in base alle sue esigenze.

Nella donazione non può essere alterato lo schema tipico del contratto, la volontà di attribuire la proprietà di un bene a un’altra persona senza chiedere niente in cambio.

Se viene previsto un corrispettivo, in denaro o in natura, si avrà un contratto diverso dalla donazione come, ad esempio, una vendita o una permuta.

Nel primo caso, una persona trasferisce il bene, l’altra paga il prezzo.

Nel secondo caso si ha uno scambio di beni.

Nel linguaggio “legale”, chi dona il bene è detto donante e chi lo riceve è detto donatario.

La donazione, una volta conclusa, non può essere più revocata, salvo indegnità del donatario o sopravvenienza di figli del donante.

Il donatario, in caso di grave stato di necessità del donante, è obbligato a versargli gli alimenti, un aspetto che non deve per forza figurare nel contratto.

L’elemento essenziale del contratto è lo “spirito di liberalità”, la volontà di regalare un bene o del denaro a un’altra persona, con l’unico fine di arricchirla e senza niente in cambio.

Il donante si priva di qualcosa, riduce il suo patrimonio per arricchire quello del donatario.

Questo deve apparire nell’atto senza equivoci, senza dare luogo a dubbi di interpretazione.

Ad esempio, se una casa viene ceduta dietro un corrispettivo irrisorio non si parlerà di una donazione, ma di una “vendita mista a donazione” o di “donazione indiretta”.

Se si obbliga il donatario ad eseguire una prestazione specifica, si avrà lo stesso una donazione.

Ad esempio il genitore che dona la casa al figlio a condizione che lo stesso si prenda cura di lui e lo assista per sempre, arricchita da clausole particolari, onere o condizione, che non alterano il tipo di contratto, perché su ogni eventuale prestazione richiesta dal donatario prevalgono la volontà di donare e lo spirito di liberalità.

Nel contratto di donazione si deve indicare:

  • Il nome del donante e i relativi estremi anagrafici
  • Il nome del donatario e i relativi estremi anagrafici
  • Il bene donato.
  • Se i beni donati sono mobili, va indicato il loro valore, nell’atto o in una nota a parte.
  • La data nella quale la donazione avviene e da quando ha effetto.
  • La dichiarazione del donante di volere donare il bene indicato.
  • La dichiarazione del donatario di volere accettare la donazione senza riserve.