L’attesa è stata tanta, ben 27 anni, ma finalmente adesso anche il nostro ordinamento giuridico si è adattato al resto dei Paesi europei in materia di divorzi.

La Cassazione con la sentenza del 10 maggio scorso ha finalmente scalfito tutto quello che fino ad oggi sembrava giusto in tema di assegno di mantenimento dovuto in caso di divorzio, che, oltre a servire nel caso specifico della sentenza, dovranno servire come spunto ai giudici nelle future sentenze nella valutazione dell’an e del quantum debeatur.

Il futuro ormai è salvo, ma a questo punto tutte le sentenze precedenti potranno essere riviste?

La svolta sta nella scomparsa del tenore di vita goduto dall’ex coniuge in costanza di matrimonio, sostituito da quello dato dall’autosufficienza economica attuale. Secondo la Corte di Cassazione l’assegno di mantenimento è più conforme alla natura di tipo assistenziale che l’assegno di mantenimento detiene, superando finalmente anche la concezione del matrimonio come “sistemazione definitiva.”

Quindi da adesso il principio sarà quello della responsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi, in quanto sono due singole persone. Nel resto d’Europa sono già diversi anni che il matrimonio viene regolamentato con patti prematrimoniali che risolvono tutti i problemi legati ai divorzi.

La decisione relativa all’assegno di mantenimento verrà presa basandosi su due diverse valutazioni. Il Giudice accetterà l’andebeatur nel caso in cui mancano i mezzi necessari per sostenersi adeguatamente e raggiungere un’indipendenza economica. A questo proposito saranno consultati i principali indici di autosufficienza economica: “il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri ‘lato sensu’ imposti e del costo della vita nel luogo di residenza, inteso come dimora abituale, della persona che richiede l’assegno”, le “capacità e possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro indipendente o autonomo” e la “stabile disponibilità di una casa di abitazione”.

La verifica di tali requisiti sarà fatta mediante apposite certificazioni sempre salvo la prova contraria del coniuge e i diritti all’eccezione.

L’altro criterio che il giudice valuterà è il quantum debeatur sulla base dei redditi di entrambe i coniugi e del contributo personale ed economico che ogni coniuge ha dato alla vita familiare in relazione alla durata dell’unione. Il principio sarà sempre quello di aiutare il coniuge economicamente più debole come dall’artt. 2 e 23 della Costituzione.

A questo punto i diretti interessati che già si trovano a versare un assegno di mantenimento calcolato al tenore di vita tenuto durante il matrimonio, si chiedono se questa nuova legge valga anche per loro ed abbia efficacia retroattiva. Probabilmente la risposta sarà che si potranno rivedere gli assegni di mantenimento già definiti a patto che siano cambiati alcuni fattori sulla situazione economica degli ex coniugi. Inoltre si dovrà vedere se ci sarà anche un diritto di regresso del coniuge gravato per tutto quello che ha corrisposto durante gli anni alla luce di questa novità.