La buona fede è l’elemento essenziale che deve essere presente in tutti i contratti dove è presente il dovere di solidarietà sociale.
Bisogna fare un’ulteriore distinzione tra buona fede e diligenza, specificati rispettivamente negli articoli 1175 e 1176 c.c. che riguardano entrambe le parti del contratto, e, nello specifico solamente il debitore. Nell’articolo 1175 c.c. è specificato che sia il debitore che il creditore devono comportarsi secondo correttezza per tutta la durata del rapporto. Questa definizione si ricollega all’articolo 1375 c.c. che sancisce l’obbligo di comportarsi secondo buona fede al soggetto chiamato a dare esecuzione al contratto, al 1336 c.c. in materia di interpretazione del contratto e all’articolo 1337 c.c. che stabilisce il comportamento delle parti durante lo svolgimento delle trattative.

Detto ciò, bisogna fare un’altra distinzione tra buona fede in senso oggettivo e soggettivo. Per quanto riguarda la buona fede in senso soggettivo si fa riferimento allo stato psicologico del soggetto che lede un diritto altrui, mentre il significato oggettivo impone di modellare il proprio comportamento secondo lealtà, onestà e correttezza mantenendo una condotta che permetta al contraente di adempiere alla propria obbligazione.