La bestemmia o blasfemia ingiuriosa che offende il sentimento religioso dei vari fedeli viene punita in diversi stati laici o teocratici, qualora sia previsto nella legislazione penale vigente.
In alcuni paesi la bestemmia non è un crimine, ad esempio negli Stati Uniti perseguitare qualcuno consisterebbe nella violazione della Costituzione, in Inghilterra e Galles i reati di blasfemia sono stati aboliti nel 2008. Il Consiglio d’Europa si è raccomandato che tutti gli stati membri adottino delle leggi a favore della libertà di espressione. In alcuni paesi dove è in vigore la sharia, tipo il Pakistan, la blasfemia è un reato punibile con la pena di morte. In sostituzione al reato di blasfemia in alcuni paesi potrebbe essere vietato l’incitazione all’odio su base religiosa, il vilipendio o gli insulti religiosi.
Il Parlamento europeo il 29 giugno 2007 promulgò la Raccomandazione 1805 su “bestemmie, insulti religiosi e frasi contro persone sul campo della propria religione”, che stabilisce delle linee guida per i membri del Parlamento europeo sulla base dell’articolo 10 (libertà di espressione) e dell’articolo 9 (libertà di pensiero, coscienza e religione) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
L’assemblea, inoltre, approvò anche che la blasfemia non dovrebbe costituire reato.
In alcuni paesi dell’Unione è presente il crimine di insulti religiosi proibiti dal 23 ottobre 2008, dopo la Commissione di Venezia del Comitato costituzionale del Consiglio d’Europa che ha stabilito che la bestemmia è un atto illecito in Austria, Danimarca, Finlandia, Grecia, Liechtenstein, Paesi Bassi e San Marino.
Nel nostro paese fino al 1999 la bestemmia o blasfemia veniva considerata reato e punita con delle contravvenzioni, dopo questa data veniva considerata un illecito amministrativo.
Nel 1984 con il Concordato tra Stato e Chiesa si tolse la denominazione di “religione di stato” e con essa la distinzione tra i diversi credi religiosi. Con la sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 della Corte Costituzionale si estese la condotta sanzionabile all’offesa alla divinità venerata in ogni credo religioso, non più a quella venerata nella religione cattolica.
L’oltraggio rivolto alla Madonna o ai santi è stato ritenuto non sanzionabile perché non sono divinità. Ed è qui che viene contestata l’inadeguatezza della legge nel tutelare, nei confronti dei credenti, l’immagine della Madonna, figura fondamentale del culto cattolico. Nonostante l’importanza della figura religiosa nell’articolo 404 del codice penale sanziona l’oltraggio alla religione con vilipendio di cose legate al culto, ma non delle figure (Madonna, santi, profeti) oggetto del culto stesso.