La Corte di Cassazione, nello specifico la sezione del lavoro, con l’ordinanza interlocutoria n. 24766 del 19 ottobre 2017, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa al licenziamento del lavoratore durante un periodo di malattia, nonostante, secondo l’art. 2101 comma 2 c.c., il lavoratore ha diritto al mantenimento del posto di lavoro. La domanda è quale sanzione viene applicata su questo licenziamento, si tratta di nullità o di temporanea inefficacia?
Il polverone è stato alzato da un caso di specie che riguarda il licenziamento prima del superamento del periodo di comporto, di fatto le ore conteggiate dal datore di lavoro e il lavoratore non coincidevano e quindi il licenziamento era giustificato.
Una parte della giurisprudenza sostiene che il licenziamento prima della fine del periodo di comporto sia colpito da nullità. Il superamento del periodo di comporto da facoltà al datore di lavoro di recedere la contratto lavorativo senza allegare giustificato motivo, quindi prima della fine del periodo di comporto il datore di lavoro non potrebbe licenziare il lavoratore.
D’altro canto però c’è chi pensa che questo sia un giustificato motivo per licenziare il lavoratore, ma comunque viene colpito da temporanea inefficacia fintantoché la causa ostativa non venga meno. Chi sostiene questa teoria fa riferimento al principio di conservazione degli atti giuridici di cui all’art. 1367 c.c. che è applicabile anche agli atti unilaterali, quale il recesso del datore di lavoro.
Si spera che l’intervento delle Sezioni Unite metta fine alle controversie che colpiscono il licenziamento del lavoratore in malattia.
In particolare, l’accertamento del superamento del periodo di comporto è di notevole importanza in quanto incide sul licenziamento intimato al lavoratore. Invero, mentre una volta che il periodo di comporto è stato superato, il recesso del datore si giustifica di per sè, prima del superamento, il recesso non può esplicare i propri effetti. Per sapere se si tratti di inefficacia tout court ovvero di inefficacia derivante dalla nullità del recesso, si dovrà attendere l’intervento delle Sezioni Unite.