L’uso gratuito di un immobile non dà luogo ad una donazione indiretta, bensì ad un comodato d’uso, che vede il vantaggio del comodatario, derivante dall’uso del bene, non può coincidere con l’arricchimento proprio del contratto di donazione.

È quanto affermato dal Tribunale di Padova lo scorso 5 dicembre 2017, che specifica anche che, la predeterminazione della durata del contratto nonché l’obbligo di restituzione dell’immobile sono aspetti che non ricorrono nel contratto di donazione.

Il caso preso in esame vede due sorelle che alla morte dei genitori richiedono la corretta divisione dell’asse patrimoniale e vorrebbero applicare l’istituto della collazione all’immobile utilizzato gratuitamente dalla nipote, in forza della qualifica di tale situazione quale donazione indiretta.

La Suprema Corte si è espressa contrariamente ritenendo che l’utilizzo gratuito di un immobile deve essere inquadrato come comodato.

Tale ultima fattispecie si differenzia strutturalmente dalla donazione indiretta, in quanto è caratterizzata dalla temporaneità del godimento concesso al mutuante, in quanto la durata del contratto stesso è stabilita preventivamente. Tali aspetti non sono propri della donazione indiretta, che non viene realizzata con un termine prefissato.