La Cassazione ha stabilito che per ogni forma di locazione è necessario un contratto di locazione scritto, mentre, fino a qualche tempo fa erano ammessi anche contratti di locazione stipulati in forma verbale per i contratti che non superavano i nove anni. Per qualche tipo di locazione si può ricorrere anche al contratto verbale, come, la locazione ad uso turistico.

La Cassazione ha stabilito che in caso di contratto non scritto si può ricorrere nell’ipotesi di nullità, che potrà essere presentata dalla parte o dal giudice. Con la nullità il locatore può chiedere la riconsegna dell’immobile e il conduttore può chiedere la restituzione di quanto devoluto in eccesso rispetto all’ammontare del canone individuato per immobili paragonabili dalle associazioni di categoria.

Nel momento che venga versato un importo superiore il locatore avrebbe avuto un arricchimento ingiusto. Il vero problema della stipulazione di questi contratti è l’ipotesi di un canone superiore a quello concordato per iscritto. La circostanza è dunque volta a eludere il fisco.