La Corte di Cassazione si è nuovamente occupata dei crediti erariali in relazione al termine di prescrizione applicabile all’esercizio del credito.
Il caso in esame riguarda l’ipotesi che non sia stata fatta alcuna obbiezione alla cartella esattoriale. Infatti il caso è arrivato fino alla Cassazione poiché il precedente grado contestava il fatto che il contribuente non si era opposto e quindi la prescrizione sarebbe stata decennale.
Con l’ordinanza n. 930 del 17 gennaio scorso, la sezione V della Suprema Corte ha confermato l’indirizzo già espresso in precedenza dalle Sezioni Unite (con la sentenza n. 23397/2016) secondo cui la mancata opposizione alla cartella di pagamento non comporta la conversione della prescrizione quinquiennale in prescrizione ordinaria decennale. L’unica eccezione è rappresentata dall’ipotesi in cui la sussistenza del credito sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato oppure con decreto ingiuntivo non opposto.
La Cassazione in merito fa riferimento al principio espresso dalle Sezioni Unite per dare l’interpretazione all’art.2953 c.c. che prevede la conversione del termine di prescrizione.
La Corte, pur riconoscendo la natura di atti amministrativi, alle cartelle con cui viene azionato il credito erariale, le quali pertanto non hanno attitudine a passare in giudicato, afferma che comunque tale circostanza non giustifica la conversione del termine prescrizionale, qualora la cartella di pagamento non sia impugnata dal destinatario.
L’unico effetto riconducibile alla scadenza del termine per proporre l’impugnazione è l’intervenuta decadenza della possibilità di impugnare l’atto. Quindi non si può applicare l’art. 2953 c.c. in questo caso, poiché sussisterebbe un contrasto con la perentorietà del termine suddetto e il contribuente resterebbe esposto sine die all’azione dell’amministrazione pubblica.