Il sequestro è un procedimento cautelare avente lo scopo di togliere un certo bene a chi ha la disponibilità, per consentire di ottenere un risultato dal processo in atto. Il sequestro può esserci per due motivi:
fumus boni iuris: il possibile fondamento della pretesa;
periculum in mora : cioè il pericolo che i beni che costituiscono l’oggetto della pretesa vengano dispersi o
sottratti nel tempo necessario per l’ottenimento del giudizio.

Esistono tre tipi di sequestro permessi dalla legge: giudiziario, conservativo e liberatorio.

Il sequestro giudiziario garantisce il diritto di un bene in modo da renderlo disponibile per il successivo rilascio o consegna. Il sequestro può essere autorizzato quando non è ben chiara la proprietà del bene mobile o immobile (aziende o altri beni) in modo da garantirne la loro custodia o gestione temporanea. Il sequestro giudiziario può servire anche per mantenere integre e intatte eventuali prove utili ai fini del giudizio.

Il sequestro conservativo garantisce il diritto di credito, impedendo al debitore di disporre dei beni mobili o immobili a lui dovute nei limiti in cui la legge permette il pignoramento, in modo da non vanificare la successiva espropriazione forzata.

Il sequestro liberatorio è predisposto a favore del debitore che può richiedere il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione quando è controverso l’obbligo o il modo del pagamento o della consegna o l’idoneità della cosa offerta.

Qualunque tipo di sequestro deve essere sempre autorizzato dal giudice con esecuzione entro i 30 giorni dalla pronuncia rispettando gli artt. 669 e segg. c.p.c.
Il provvedimento deve essere trascritto nei registri immobiliari del luogo dove sono situati i beni, se in oggetto ci sono beni immobili. In caso di pericolo di deterioramento delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, può ordinare la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene dal Tribunale la esecutorietà del lodo.
Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante deve partecipare con essi alla distribuzione della somma ricavata.