La Corte di Cassazione con la sentenza numero 25192 del 7 dicembre 2016 ha esaminato la questione relativa ai criteri di scelta da adottare nel caso di soppressione dal posto di lavoro in presenza di posizioni fungibili.
Nel caso specifico, era chiaro, che il licenziamento fosse una conseguenza di una riorganizzazione interna dell’azienda per ridurre i costi per far fronte al calo dei fatturati avuti. Questi tagli hanno coinvolto un determinato reparto nel quale erano impiegati tre dipendenti con analoghe mansioni.
L’azienda, dovendo scegliere, ha licenziato il dipendente che comportava maggiori costi e un minor profitto, tanto che non aveva percepito neanche il premio erogato ai dipendenti che avevano mostrato maggiore impegno e professionalità sul lavoro, inoltre percepiva altri redditi.
Questi criterio erano stati condivisi nella sentenza di primo grado dalla Corte di merito.
Il lavoratore licenziato ha impugnato la sentenza dinanzi la Corte Suprema evidenziando il fatto di essere meno “performante” implica un giudizio valutativo non relativo a parametri oggettivi, mentre il reddito secondario che percepiva era totalmente estraneo al rapporto di lavoro preso in esame, quindi sarebbe stato necessario un confronto tra i tre dipendenti per valutare le capacità professionali, la posizione lavorativa e la situazione economica e patrimoniale degli addetti al settore.
La Suprema Corte quindi, ha esaminato il caso ed ha stabilito ai fini del rispetto dei principi di buona fede e correttezza (ex artt. 1375 e 1175 cod. civ.) i criteri per selezionare il lavoratore da licenziare che possono essere individuati dal datore di lavoro, ovvero se tali criteri debbano essere connotati da un’oggettività determinabile ex ante, esclusivamente mediante il ricorso ai criteri di cui all’art. 5 della legge n. 223/1991.
La Suprema Corte ha evidenziato che l’art. 5 della legge n. 223/1991 garantisce uno standard più idoneo nel mantenere quello affermato poc’anzi, ma ciò non esclude la possibilità di utilizzare diversi criteri sempre basati sulla razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati.
In conclusione la Suprema Corte ha affermato che i criteri utilizzati dall’azienda per scegliere il lavoratore da licenziare appaiono ragionevoli in quanto oggettivi, inoltre ha evidenziato che il lavoratore non aveva neppure prospettato che tali criteri fossero stati applicati erroneamente ovvero che, applicando tali criteri agli altri lavoratori addetti al medesimo reparto, egli non sarebbe stato il destinatario del provvedimento di recesso.