La Corte di Cassazione è intervenuta in materia di spese giudiziali con l’ordinanza n.182 dell’8 gennaio 2018 sancendo l’incidenza del criterio del valore della domanda per la determinazione delle spese da liquidare al difensore.

Nel caso in esame, uno dei motivi del ricorso in Cassazione riguarda l’applicazione dell’art. 91 c.p.c., il quale prevede in relazione alle cause di cui all’art. 82, comma 1 c.p.c., ovverosia alle controversie il cui valore non supera il limite di euro 1.100, “le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda“.
La Corte di Cassazione ha respinto le frequenti domande enunciando che il limite di valore della controversia, ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, opera unicamente per le controversie suscettibili di decisione assunta in via equitativa.

Non rientrano fra queste le opposizioni a sanzioni amministrative. In questi casi, se ci si trova dinanzi al Giudice di Pace e le spese della controversia non superino i 1,100 euro, la sentenza deve essere adottata secondo diritto. Di conseguenza in questi casi è naturale che venga meno il limite di spesa, visto che in molti casi viene richiesta dall’avvocato una vera e propria difesa tecnica.

Nel testo dell’ordinanza può leggersi che “questa Corte ha già avuto modo di chiarire con condiviso e ribadito principio ermeneutico che “in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dal quarto comma dell’art. 91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, -nelle controversie di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l’esclusione del limite di liquidazione”.