Con il termine casa familiare si intendono tutti i beni mobili e immobili che costituiscono lo svolgersi delle attività familiari, ossia, l’abitazione si dice familiare quando i due coniugi con i propri figli ci stabiliscono la propria vita affettiva comune, in modo stabile e piuttosto continuativo.

La casa diventa fondamentale quando ci stanno i figli, in quanto essa gioca un ruolo fondamentale nella crescita degli stessi. Se ci sono dei figli non autosufficienti è automatico che la casa verrà assegnata al genitore che se ne occuperà.

Nel momento in cui i figli troveranno un’altra casa cesserà l’assegnazione della casa familiare e lo stesso vale anche per la moglie che pur avendo ottenuto l’assegnazione della casa familiare decide di andare via. In questi casi l’immobile torna al proprietario, che può essere il marito o gli ex coniugi in comunione dei beni.

L’assegnazione della casa familiare si protrae nel tempo fin quando i figli non raggiungeranno una propria indipendenza economica, che non coincide con la maggiore età.

Nel caso in cui i due coniugi hanno la casa in comunione dei beni e decidono di separarsi, la casa verrà assegnata al genitore con il quale andrà a vivere il figlio. Se invece i due ex coniugi hanno l’intenzione di sciogliere la comunione sulla casa, le quote si divideranno in modo paritario.

Per il provvedimento giudiziale l’immobile deve essere valutato senza considerare l’opponibilità ai terzi del provvedimento del giudice di assegnazione della casa.

La giurisprudenza afferma che l’assegnazione della casa familiare a uno dei coniugi in sede di divorzio è un atto che, quando sia opponibile ai terzi, incide sul valore di mercato dell’immobile.
Se si dovesse procedere alla divisione giudiziale dello stesso, di proprietà di entrambi i coniugi, si dovrebbe considerare, ai fini della determinazione del prezzo di vendita, l’esistenza del provvedimento di assegnazione, che pregiudica il godimento e l’utilità economica del bene.