Il danno catastrofale (detto anche morale terminale) è il frutto dell’elaborazione pretoria attorno al laconico ma miliare articolo 2059 del Codice civile. Se questa norma, infatti, legittima la presenza del danno non patrimoniale nel nostro ordinamento, il danno catastrofale è una species di questa categoria, da tempo e tuttora sviscerata e analizzata col microscopio, in un processo di ‘’atomizzazione’’.
I nobili fini di questa continua operazione ermeneutica sono due: da un lato, assicurare che, rinvenuto un bene giuridico meritevole di tutela, ne sia assicurata la risarcibilità (almeno nell’an) in caso di lesione per fatto illecito; per evitare tuttavia la proliferazione incontrollata di voci da risarcire, d’altro canto, l’operatore nel suo ufficio interpretativo terrà sempre a mente il principio di diritto comune del ne bis in idem: evitare quindi duplicazioni risarcitorie.
La situazione giuridica alla base della sussunzione al danno catastrofale, secondo fitta giurisprudenza consiste nella cosciente e lucida percezione della vittima dell’imminente morte, e quindi nell’indescrivibile sensazione che il proprio exitus è alle porte. Il danno catastrofale è quindi un danno morale soggettivo, che deve prima entrare a far parte del patrimonio della vittima e poi, eventualmente, essere invocato dagli eredi in giudizio nella rosa delle pretese iure hereditatis.