L’elemento principale è che i figli che nascono da due persone di sesso diverse vengano riconosciute da coloro che si definiscono genitori.
Il riconoscimento sta a monte dell’applicazione della disciplina di filiazione.
Una volta fatto il riconoscimento, i figli nati da un matrimonio o nati da una convivenza avranno gli stessi diritti e doveri. Dal 2005 ad oggi in diritto ha fatto passi da gigante in questa materia, eliminando vecchie normative, ormai obsolete.
Ad esempio, sono state eliminate le discriminazioni in maniera di successioni e le diversità in ambito processuale.
In caso di separazioni dei conviventi, la legge Cirinnà, non prevede uno specifico obbligo del mantenimento del coniuge economicamente più debole, ma sussiste un semplice diritto agli alimenti. Nel caso di mantenimento dei figli, invece, ogni genitore deve provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale ai propri redditi. Il giudice, al momento della determinazione del mantenimento, deve tener conto del tenore di vita che il figlio aveva, quando i genitori erano conviventi.
La parificazione dei figli naturali ai figli legittimi comporta l’applicazione delle norme che prevedono l’affido condiviso del figlio con l’applicazione del principio di bigenitorialità. Al fine di garantire al figlio maggiore stabilità, attenzioni, cure e assistenza, di solito, viene affidato al genitore che può garantire tutto ciò.
Una coppia convivente, in caso di separazione, non deve rivolgersi al Tribunale, ma nel caso in cui volesse maggiori tutele può farlo.
È consigliato rivolgersi al tribunale quando i conviventi hanno dei figli, in modo che un atto del giudice ha più rilevanza rispetto ad una scrittura privata.
Nel caso in cui i genitori si trovino d’accordo su vari punti, come l’affido, l’assegno di mantenimento, la questione si risolve in modo facile e veloce in Tribunale, nei casi, invece, più burrascosi, il giudice dovrà fare da mediatore.