La legge di bilancio 2018 (l. n. 205/2017), al fine di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione di cui all’art. 1, commi 57 e 58, della l. n. 124/2017, e di assicurare, a decorrere dall’anno 2018, l’effettività dei risparmi di spesa da esso derivanti, nonché l’efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, a tutela della funzionalità dell’amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica, ha apportato delle modifiche alla legge n. 890/82 che disciplina proprio tale particolare modalità di notificazione.

Questo significa una minor tutela per il contribuente che non viene più avvisato di aver ricevuto un atto.

La notifica degli atti è il procedimento che porta a conoscenza il contribuente di aver ricevuto un atto che lo riguarda. La notificazione può essere svolta da un ufficiale giudiziario che recapita l’atto presso l’abituazione del contribuente oppure mediante il servizio postale dove previsto. In questo caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento che viene allegato all’originale.

Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa, ovvero, al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore ai 14 anni. In mancanza delle persone su indicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile, ovvero, a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. Nel caso in cui l’atto non poteva essere consegnato direttamente alla persona, si utilizzava la raccomandata con ricevuta di ritorno, che consente al mittente di ricevere la ricevuta di ritorno dell’avvenuta consegna.

Con la legge di bilancio del 2018, tale garanzia per il contribuente destinatario di atti, viene meno, infatti se prima, male che poteva andargli riceveva la raccomandata che lo avvisava di aver ricevuto un atto, ora, il contribuente destinatario di quell’atto, qualora non gli venga consegnato, sarà destinatario direttamente delle azioni esecutive da parte dell’agente della riscossione (salvo la notifica dell’avviso di presa in carico delle somme).