Il principio sancito dall’ordinanza n. 10207 della Corte di Cassazione del 26 aprile 2017 relativo alla sospensione dell’assegno di mantenimento dato dal padre verso la figlia attesta che: “Il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori”.

Ciascun figlio ha diritto di continuare i propri studi, come quelli universitari, oltre la scuola dell’obbligo, grazie al mantenimento dei genitori o del genitore incaricato. Gli unici caso in cui questo diritto viene meno è quando il genitore si trovi in una condizione economica tale da non permettersi il pagamento degli studi e quando il figlio percepisca un reddito. Non esiste nessun criterio esterno che permetta di vietare al figlio di continuare il percorso formativo ed educativo, inseguendo le proprie aspirazioni.

Dal caso di specie preso come esempio, dove il padre chiede la sospensione o riduzione dell’assegno di mantenimento dato al figlio a seguito di una sentenza giudiziale, si deve assolutamente dimostrare che il figlio abbia raggiunto un’indipendenza economica fattuale. Non bastano a far decadere il dovere di assistenza genitoriale tirocini o lavori saltuari che svolgono i figli, poiché non hanno a che fare con l’emancipazione e la realizzazione di se stessi.
Se il figlio rifiuta appositamente offerte di lavoro inerenti al suo percorso di studi senza delle serie motivazioni.

In conclusione si può affermare che il figlio ha diritto al mantenimento da parte dei genitori degli studi a tre condizioni:

– Che i genitori abbaino un reddito tale da potersi permettere il sostenimento delle spese,

– Che il figlio non abbia un proprio reddito e non abbia rifiutato appositamente delle opportunità lavorative,

– Che il figlio ha scelto di proseguire gli studi nell’ottica di un futuro inserimento nel mondo del lavoro con una laurea che attesti la professione.