La convivenza di fatto stabilita dalla legge Cirinnà n.76/2016 può essere riconosciuta solamente ai cittadini residenti in Italia, quindi non può essere applicata ai cittadini italiani iscitti all’Aire ma residenti all’estero. Invece può essere riconosciuta ai cittadini stranieri che vivono in Italia.
Questo è stato anche ribadito dal Ministero dell’Interno, chiamato a riconoscere e stabilire una convivenza di fatto di due cittadini italiani residenti a Bangkok. Secondo la Legge Cirinnà le coppie di fatto possono essere disciplinate solamente all’interno del territorio nazionale.
Stabiliamo per prima cosa si intente per convivenza di fatto. Secondo l’art. 1 comma 36 della suddetta legge, sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Le coppie di fatto possono essere formate da cittadini omosessuali ed eterosessuali che non abbiano legami di parentela e che abbiano una convivenza stabile. Per verificare l’effettiva convivenza è necessaria l’iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza.
Come già detto il Ministero dell’Interno si è opposto al riconoscimento di una coppia di fatto iscritta all’Aire residente a Bangkok, precedentemente rifiutata dal Comune di Milano. In questi casi i cittadini italiani residenti all’estero dovranno essere iscritti nella scheda di famiglia anagrafica Aire al quale verrà applicata la legge per i cittadini italiani residenti all’estero.
Con la convivenza di fatto si acquistano anche alcuni diritti come: la nomina di tutore o amministratore di sostegno nel caso in cui il partner ne avesse bisogno, può visitare il partner in carcere o in ospedale e prestare assistenza in caso di malattia. In caso di morte del convivente intestatario del contratto d’affitto, il partner può subentrare nel contratto e rimanere nell’immobile. Se fosse stato proprietario dell’immobile, il partner può restare nell’abitazione proporzionalmente alla durata della convivenza.
In caso di morte per infortunio sul lavoro, il partener ha diritto ad un risarcimento dei danni. Nel caso di separazione, il coniuge in stato di bisogno ha diritto agli alimenti.
Oltre alla convivenza di fatto disciplinata da questa legge, c’è anche la possibilità di sottoscrivere un contratto specifico di convivenza. Tale contratto dovrà essere redatto in forma scritta, con atto pubblico o privato con la firma di un notaio o avvocato. Questo documento serve a regolare le modalità di contribuzione alla vita comune e se si desidera un regime di comunione di beni.