Ai sensi del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 l’intermediario finanziario ha l’obbligo di segnalare le perdite non inferiori al 50% del capitale di riferimento, in rapporto al valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni, valore che – pur essendo originariamente determinato per contratto – subisce variazioni sia in occasione della comunicazione all’investitore di una precedente perdita e sia in caso di versamenti o prelievi (immediati, perché disposti dall’investitore; mediati, perché frutto delle operazioni ordinate all’intermediario).
L’art. 28, comma 3, del Reg. Consob n. 11522 del 1998 stabiliva che «3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l’investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50°/o del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all’investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all’investitore. In caso di versamenti o prelievi è comunque comunicato all’investitore il risultato fino ad allora conseguito».
Per il Collegio, «l’obbligo informativo dell’intermediario è ampio e mobile, ossia esso si concretizza con riferimento non solo al capitale iniziale, ma – come appare dalla dizione della riportata prescrizione (per quanto non del tutto chiara) – anche con riguardo alle perdite effettive o potenziali, già subite, e con riferimento a quelle calcolate in rapporto ai versamenti o prelievi dell’investitore».