Le procedure di composizione della crisi di sovraindebitamento riguardano:

– piano di strutturazione dei debiti del consumatore;
– concordato minore;
– liquidazione controllata.

Queste procedure riguardano una determinata categoria di soggetti come: i consumatori, i professionisti, gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori, le start-up ed ogni altro soggetto indicato all’art. 2, comma 1, lett. C, che non sia soggetto alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa o alle altre liquidazioni previste dalle normative.

La disposizione normativa specifica che la nomina dell’attestatore risulta facoltativa e che le funzioni proprie del commissario e del liquidatore sono svolte dall’OCC (Organismo di composizione della crisi) regolamentato dal D.M. 24 settembre 2014 n. 202. Nel corso degli anni è stata anche introdotta una normativa per le procedure familiari, che vede coinvolti un gruppo o tutti i familiari conviventi. Nei suddetti casi bisogna fare una gestione unitaria, presentando un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

In merito alla procedura di ristrutturazione dei debiti proposta dal consumatore con l’ausilio dell’OCC, una norma innovativa riguarda in particolare quella che consente di prevedere con il piano anche la ristrutturazione derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, dalle operazioni di prestito su pegno con l’evidente obiettivo di liberare risorse a favore dei creditori e di soddisfare i crediti nell’ambito della operazione di sistemazione dei debiti.

L’OCC deve segnalare anche se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile. Sono previste anche delle sanzioni di natura processuale nei confronti del creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi ex art. 124 bis D.lgs. n. 385/1993.
La proposta di concordato minore può essere presentata allorquando venga previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Il Tribunale è onerato a omologare con una specifica sentenza il concordato minore, qualora sia stata fatta una verifica sulla opportunità del piano e sia stato raggiunta la maggioranza. è possibile presentare delle contestazioni e il Tribunale potrebbe vagliarle e omologare il concordato quando ritiene che il credito dell’opponente può ricevere un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione giudiziale per effetto dell’esecuzione del piano.