Quando i due coniugi si separano mettendo fine alla loro coabitazione (matrimonio, unione civile o convivenza), è possibile riprendere i beni personali portati nella casa dove avveniva la convivenza. I beni ingombranti i quali non è possibile portarli via subito, si possono prendere in un secondo momento.
Anche nel matrimonio, tutti i beni che sono riconducibili ad un proprietario è possibile riprenderseli, un po’ diverso è il discorso sugli oggetti acquistati in costanza di matrimonio, o si decide consensualmente o serve un giudice che stabilisca a chi andranno tali oggetti.
Di norma l’arredamento resta nella casa nella quale si è abitato, ma nel caso in cui un ex coniuge decida di non restituire i beni che spettano all’altro perché di sua legittima proprietà, si potrebbe verificare il rischio concreto che si integri un’ipotesi di reato. Se si verifica ciò, è possibile seguire due strade:
– Sporgere denuncia
– Andare dal giudice civile chiedendo la restituzione dei beni.
Potrà essere denunciato per il reato di appropriazione indebita, che punisce con la reclusione sino a tre anni chi, per procurare a sé o altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui della quale abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. La relativa disciplina è contenuta all’articolo 646 del codice penale.
Per riavere gli arredi che siano stati trattenuti in modo illecito dall’ex coniuge bisogna citarlo in giudizio e chiedere che gli oggetti vengano restituiti. Per poter procedere in giudizio bisogna dimostrare la proprietà dei beni sequestrati (ad esempio fattura d’acquisto).
Per tutti i beni che, invece, non si può dimostrare la proprietà esclusiva, sono di proprietà indivisa in pari quota di entrambe i codici.
Al termine del processo civile, se il giudice avrà dato ragione al ricorrente, lo stesso potrà intimare al suo ex la restituzione degli arredi.