Sentiamo spesso parlare di call center e del fatto che attraverso loro molte aziende contattino dei potenziali clienti al fine di concludere dei contratti.

In relazione a questa modalità, ci si chiede se un contratto stipulato al telefono possa essere valido, non essendo firmato, di conseguenza ci si chiede che cosa preveda in proposito la legge.
Se la proposta è fatta da un’azienda o da un professionista nei confronti di un consumatore, si applica la normativa relativa ai cosiddetti “contratti conclusi fuori dai locali commerciali” nei quali vige il diritto di recesso nei quattordici giorni successivi.

Oltre a questo, per i contratti conclusi da operatori telefonici, vige un’apposita normativa che prevede la possibilità di porre in essere una registrazione vocale con successivo invio del documento scritto che contiene le condizioni del servizio.
Nonostante questo, non è impossibile che due persone, anche i rappresentanti di due aziende, si possano accordare attraverso il telefono al fine di concludere un contratto.
A questo proposito ci si chiede quale sia il valore di uno scambio verbale di questo genere.

Il contratto e la sua forma

Sembra essere doveroso cominciare da un concetto che per un un giurista è scontato, ma non lo è per i non addetti ai lavori.
Un contratto non deve essere obbligatoriamente un documento scritto.

Rappresenta lo “scambio di due o più volontà” rivolto a regolare interessi economici.
A questo proposito, si deve rilevare che le volontà possono essere espresse in diversi modi.
Ad esempio attraverso una dichiarazione verbale e una stretta di mani, attraverso un’email, attraverso un sms, attraverso un comportamento tacito, simile a quello di chi preleva un prodotto dallo scaffale del supermercato e lo ripone sulla cassa.
La legge o l’accordo delle parti possono stabilire quando il contratto debba essere stipulato attraverso una forma particolare.

Le compravendite immobiliari devono avvenire alla presenza del notaio e i contratti di affitto che, se non sono scritti e registrati, sono nulli.
Quelle sopra scritte, però, rappresentano delle eccezioni.
In altri casi, il contratto può essere stipulato anche in modo verbale, come quando ci si siede al ristorante e si ordinano le pietanze, quando si acquista un prodotto su Amazon, quando ci si reca in edicola a comprare un quotidiano, quando si compri un biglietto del cinema o del treno, quando si chiede un parere a un professionista e altro.

In questi casi il contratto può essere anche verbale.