Talvolta i detenuti avanzano pretese un po’ fuori luogo e impossibili da soddisfare, altre volte chiedono di poter ottenere condizioni che permettano loro di condurre una vita lievemente più sopportabile (come la richiesta dello spazio minimo a disposizione, che non dovrebbe mai essere inferiore a tre metri quadrati). E, se qualche volta, le loro esigenze possono apparire superflue, ed essere ignorate dai magistrati di sorveglianza, nel momento in cui è coinvolto il diritto alla salute, è impossibile sottrarsi, e respingere, le richieste.

E’ il caso del magistrato di sorveglianza di Cosenza, al quale la Cassazione (sentenza 17014 – 2015) ha annullato l’ordinanza con la quale aveva respinto tutte le richieste di un detenuto.

Perché, se si può far finta di ignorare il desiderio di un servizio di lavanderia, o la distinzione tra un farmaco generico e un farmaco originale, non possono rimanere insoddisfatte quelle richieste che riguardano la violazione dei diritti soggettivi, come la denuncia di un’effettiva carenza di spazio, o la domanda di essere trasferito in una cella “no smoking”.

Infatti, entrambe le richieste, di voler vivere in uno spazio sufficiente e di voler tutelarsi contro il fumo passivo, rientrano sia nel diritto alla salute, sia nel diritto ad una detenzione che si dimostri conforme al divieto di trattamenti inumani. Per tali ragioni, le richieste meritavano di essere prese in considerazione, ed eventualmente soddisfatte, verificando i parametri di spazio disponibile in cella, e trasferendo il detenuto “non fumatore” in un luogo idoneo.