È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre scorso il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122 dal titolo “Regolamento di attuazione dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni”, che entrerà in vigore il 7 novembre prossimo.
Si partirà dunque dal 7 marzo 2020. Dovrà essere dato il tempo a produttori e aziende di avere a disposizione i dispositivi conformi al decreto appena emanato e alle famiglie per l’acquisto del dispositivo.
In generale, chiarisce il decreto, il seggiolino può essere: integrato all’origine nel sistema di ritenuta per bambini; o una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso; indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.
Per quanto riguarda le caratteristiche funzionali essenziali:
– il dispositivo antiabbandono deve segnalare l’abbandono di un bambino di eta’ inferiore a 4 anni;
– il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;
– il dispositivo deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell’avvenuta attivazione;
– nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessità di dare un segnale di allarme, quest’ultimo deve essere in grado di attirare l’attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo;
– il dispositivo antiabbandono deve essere in grado di attivare il sistema di comunicazione;
– se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente;
– i dispositivi antiabbandono possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l’invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate.