Dal momento che il giudice riscontra che esistono i presupposti per dichiarare fallita un’impresa, emette una sentenza attraverso la quale viene avviata la procedura fallimentare, cioè, quel procedimento che consente di raggruppare i beni dell’impresa e pagare, nei limiti nei quali lo consentano, i debiti contratti.

Con questa sentenza il tribunale nomina un giudice delegato.

In particolare, con la sentenza di dichiarazione del fallimento, il tribunale fallimentare provvede: a nominare il giudice che vigilerà sul corretto svolgimento della procedura, il curatore fallimentare che amministrerà l’impresa.

La sentenza viene notificata al debitore, comunicata al creditore che ha richiesto la dichiarazione del fallimento e al pubblico ministero, oltre ad essere annotata sul registro delle imprese.
Da questo momento la dichiarazione di fallimento produce effetti sia nei confronti del fallito, sia nei confronti dei creditori e di eventuali altri soggetti.

Questa procedura, secondo le attuali regole, si divide in tre fasi distinte:

La fase di accertamento del passivo, nel corso della quale viene accertata la consistenza patrimoniale dell’impresa, verificando l’esistenza e la consistenza sia dei debiti, sia dei crediti del fallito.
La fase di liquidazione dell’attivo, nel corso della quale i beni dell’impresa debitrice sono sottoposti a vendita forzata.
La fase di ripartizione dell’attivo, nel corso della quale eventuali somme disponibili e le altre somme che derivano dalla liquidazione vengono ridistribuite tra i creditori dell’impresa fallita.
La redistribuzione dei crediti avviene sulla base di un progetto presentato da parte del curatore fallimentare e dichiarato esecutivo da parte del giudice delegato.
La dichiarazione di fallimento e gli effetti sui creditori
Il principale effetto derivante dalla dichiarazione di fallimento nei confronti dei creditori, consiste nell’ottenere, quasi sempre in parità con gli altri creditori, il pagamento delle somme dovute nei limiti del patrimonio residuo dell’impresa.