Tantissime sono le persone che hanno deciso di investire i propri risparmi nei buoni fruttiferi postali, sperando in un buon rendimento e cospicui interessi ottenuti alla scadenza pluridecennali del titolo. Ma molto spesso, i risparmiatori, allo scadere del termine vedono deluse le loro aspettative, infatti, non vengono pagati gli interessi che si sono sottoscritti al momento dell’acquisto dei buoni.

Questo accade principalmente con i buoni che sono stati acquistati prima del 1986, poiché Poste Italiane con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha dimezzato tutti gli interessi dovuti in base ai tassi non più aggiornati.

Ed è qui che nato il conflitto, la differenza di interessi indicati sul buono e quelli realmente riconosciuti da Poste hanno portato a diversi confronti in aula in materia.

La Suprema Corte ha ritenuto di massima importanza l’argomento, vista la grande mole di risparmiatori interessati, ha rimesso la decisione alle sezioni unite con la sentenza n.21543 del 31/08/2008 in relazione all’articolo 173 cod. postale che sostiene che: “nell’attribuire al ministro competente un vero e proprio potere discrezionale di modifica unilaterale delle condizioni economiche dell’investimento di cui al buono”. Questo può verificarsi solo se il risparmiatore viene messo al corrente di questa possibilità e quindi è libero di poter scegliere e valutare consapevolmente il rischio dell’investimento.

In attesa della pronuncia della Corte, è certamente opportuno per i possessori dei buoni fruttiferi, interrompere la prescrizione invitando formalmente Poste italiane a liquidare gli interessi così come concessi alla momento della stipula e riportati nella relativa tabella. Così facendo i risparmiatori evitano di incorrere in decadenze del diritto.